Per i clienti
Con il decreto ministeriale 14 luglio 2023, n. 224 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la deliberazione ARERA n. 496/2023/R/COM e s.m.i., le società di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni relative a:
a) la composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita nell’anno precedente da Oetzi;
b) l’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato da Oetzi nell’anno precedente. I dati calcolati dal GSE sono disponibili sul sito web del GSE stesso.
Per contratti che includono la certificazione 100% energia verde
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto – Anno 2023 | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico – Anno 2023 | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Oetzi Società Cooperativa – Anno 2023 |
Fonti rinnovabili | 100% | 46,31 % | 65,34 % |
Carbone | 0% | 5,27 % | 7,07 % |
Lignite | ND | ND | ND |
Gas naturale | 0% | 42,99 % | 23,23 % |
Prodotti petroliferi | 0% | 0,90 % | 0,62 % |
Nucleare | 0% | 0 % | 1,11 % |
Altre fonti | 0% | 4,53 % | 2,63 % |
Per gli altri contratti
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto – Anno 2023 | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico – Anno 2023 | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Oetzi Società Cooperativa – Anno 2023 |
Fonti rinnovabili | 65,34% | 46,31 % | 65,34 % |
Carbone | 7,07% | 5,27 % | 7,07 % |
Lignite | ND | ND | ND |
Gas naturale | 23,23% | 42,99 % | 23,23 % |
Prodotti petroliferi | 0,62% | 0,90 % | 0,62 % |
Nucleare | 1,11% | 0 % | 1,11 % |
Altre fonti | 2,63% | 4,53 % | 2,63 % |
Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso).
Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi. I cambi venditore (switching )vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese.
Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, quest ideve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i tempi previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine. I termini per l’esercizio del diritto di ripensamento sono di 14 giorni se il contratto è stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del venditore o a distanza e di 30 giorni se il contratto è stato concluso nel corso di una visita a domicilio non richiesta o di un’escursione organizzata dal venditore con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura. La data prevista per il passaggio è indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.
Riferimenti normativi ARERA: Atto 366/2018/R/com Allegato A (Codice dicondotta commerciale), art. 12. Atto77/2018/R/com Allegato A, art. 7.
No, il cliente che non intende accettare le modifiche proposte può cambiare venditore. Nel caso in cui, nel periodo di validità di un contratto di fornitura, dove è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente finale, a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. In caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto e determinati dal venditore il termine di preavviso deve essere non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni. La comunicazione di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
Riferimenti normativi ARERA: Atto 366/2018/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale) art. 13.
La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto per imposte e accisa, un riquadro nel quale sono evidenziate:
per accisa l’ammontare dei kWh cui sono applicate le singole aliquote;
per l’IVA la base imponibile e la relativa aliquota applicata.
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i/le clienti domestici/domestiche con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica.L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.
Il glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica è consultabile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): https://www.arera.it/fileadmin/glossarioele.pdf
Glossario energia elettrica fino al 1 luglio 2025
Glossario della bolletta
È un’agevolazione economica, prevista dalla legge e resa operativa dall’Autorità (ARERA), che garantisce una riduzione della spesa per l’energia elettrica ai clienti in condizioni di disagio economico, di disagio fisico e alle famiglie numerose.
Per ottenere i bonus sociali elettrico e gas è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE (https://www.inps.it/prest azioni-servizi/comecompilare- la-dsu-erichiedere- l-isee)* entro la soglia prevista dalla normativa. Per maggiori informazioni contatti il Numero Verde 800.166654 o visiti il sito https://www.arera.it/it/bo nus_sociale.htm
La qualità commerciale della vendita riguarda tutte le attività connesse a:
– risposte ai reclami scritti
– richieste scritte d’informazioni
– rettifica di fatturazione
– rettifica di doppia fatturazione
L’Autorità ha previsto standard specifici (risposte ai reclami scritti, rettifica di fatturazione, rettifica di doppia fatturazione) e generali (richieste scritte d’informazioni) che sia i venditori del mercato libero, sia gli esercenti i servizi regolati devono rispettare. I venditori possono inoltre prevedere standard di qualità ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’Autorità.
Riferimenti normativi ARERA: Delibera 413/2016/R/com, Allegato A (TIQV), articolo 3.
Standard di qualità commerciale, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i. – Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV).
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE:
INDICATORE | STANDARD SPECIFICO | GRADO DI RISPETTO NEL 2022 |
tempo di risposta motivata ai reclami scritti | entro 30 giorni solari | 100% |
tempo di rettifica di fatturazione | entro 60 giorni solarientro 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale | 100% |
tempo di rettifica di doppia fatturazione | entro 20 giorni solari | 100% |
Modalità gestione indennizzi automatici per mancato rispetto di livelli specifici di qualità:
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, ove dovuto, il venditore corrisponde al/la cliente un indennizzo automatico base pari a 25,00 (venticinque/00) Euro. Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Il fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al/la cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre, il fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 del TIQE (Allegato A della Delibera dell’ARERA 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel e s.m.i); b) nel caso in cui al/la cliente sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il/la cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico), il codice POD, ove disponibile, o qualora non disponibile, il codice cliente.
Il venditore è tenuto ad accreditare al/la cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al/la cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del/la cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al/la cliente entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei/delle clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi.
STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE:
INDICATORE | STANDARD GENERALE | GRADO DI RISPETTO NEL 2022 |
tempo di risposta a richieste scritte di informazioni | nel 95% dei casi inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 100% |
La conciliazione è uno strumento che consente di risolvere le controversie che possono insorgere tra clienti ed esercenti, quando il problema non ha trovato soluzione med iante la presentazione di un reclamo. È possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo. Le procedure di conciliazione prevedono un confronto tra il cliente, o un suo rappresentante, e l’esercente, con l’obiettivo di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi. L’accordo raggiunto a conclusione di una procedura conciliativa, una volta formalizzato, ha valore legale e vincola entrambe le parti al suo rispetto.
Quali procedure di conciliazione esistono per i settori regolati dall’Autorità (ARERA)?
Per i clienti dei servizi elettrico, gas, acqua e telecalore, lo strumento della conciliazione riveste un’importanza particolare: non è possibile infatti rivolgersi al giudice ordinario se prima non è stato svolto un tentativo di risolvere la controversia tramite conciliazione (tentativo obbligatorio di conciliazione). Secondo la regolazione dell’Autorità, il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto, in alternativa:
- presso il Servizio conciliazione istituito dall’Autorità
conciliazione.arera.it
Domande e risposte - presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità, che offrono procedure conformi aquanto previsto dal Codice del consumo, gratuite o a costi minimi per il consumatore. L’elenco include anche organismi che offrono procedure di conciliazione paritetica, basate su accordi stipulati fra esercenti e associazioni dei consumatori.
- presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta da Autorità e Unioncamere: queste procedure applicano il Regolamento Unico Unioncamere con specificità previste dalla Convenzione stessa, quali ad esempio un tariffario ridotto per le parti.
Fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale offerte dagli organismi iscrittin ell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, se la conciliazione viene svolta presso organismi diversi, in caso di mancato accordo tra le parti il tentativo di conciliazione non potrà essere fatto valere per ricorrere al giudice ordinario.
Riferimenti normativi ARERA: Atto 620/2015/E/com – Atto 209/2016/E/com – Atto233/2023/E/com
Per avere informazioni sulle conciliazioni è possibile rivolgersi allo:
Sportello per il consumatore Energia e Ambiente oppure visitare il sito dell’Autorità, sezione Conciliazione o il sito web del Servizio
Se il cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto.
Cosa succede se non si paga una bolletta entro i termini di scadenza?
Se il cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il venditore ha diritto di recuperare il proprio credito.
Per farlo, il venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati almeno:
- il termine ultimo per il pagamento, e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
- l’ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura;
- le modalità con cu i il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento;
- l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
- i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
- se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.
Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC). Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.
Riferimenti normativi ARERA: Atto 258/2015/R/com TIMOE – Allegato A, articolo 3 – Delibera n. 200/99. art. 8.
Quando non può essere sospesa la fornitura per morosità?
La fornitura non può mai essere sospesa in presenza di clienti definiti come “non disalimentabili” .
Per tutti gli altri clienti, invece, la fornitura non può essere sospesa:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell’Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall’Autorità;
- se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Il venditore quindi, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non opera se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
- se l’importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 100 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 100 €;
- nel caso di clienti connessi in bassa tensione, se la morosità riguarda pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita.
In ultimo, se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), la fornitura non può essere sospesa se:
– il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica.
Riferimenti normativi ARERA: Atto 258/2015/R/com TIMOE – Articoli 3, 4, 5 comma 3, 23 – Delibera n. 200/99 . art. 8.
Come e in quanto tempo si può ottenere la riattivazione della fornitura sospesa per morosità?
Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora. Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura. Se il venditore riceve dal cliente la documentazione dell’avvenuto pagamento dopo le ore 18:00 di un giorno feriale, l’invio al distributore può avvenire il giorno successivo. Il distributore, quindi, deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale (tutti i giorni tranne i festivi) dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito). Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo. Se per responsabilità del distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 € per riattivazioni eseguite entro il doppio del tempo previsto, di 70 € entro il triplo del tempo previsto e di 105 € se viene superato il triplo del tempo previsto.
Riferimenti normativi ARERA: Atto 646/2015/R/eel TIQE – Articolo 90, tabella 13 – Atto 258/2015/R/com TIMOE – Articolo 7.
Quanto costano la sospensione e la riattivazione della fornitura per morosità?
Per i clienti del mercato libero, il costo della sospensione e della riattivazione dipendono da quanto previsto ne i singoli contratti, fermo restando che il venditore dovrà comunque versare al distributore un contributo, pari a 27,61 euro; il contributo è ridotto del 50% quando è installato un contatore telegestito.
Riferimenti normativi ARERA: Atto 616/2023/R/eel Allegato C (TIC), articolo 27 e tabella 7 – Atto 362/2023/R/eel Allegato A (TIV), articolo 11.
Sono previsti indennizzi per il cliente per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza?
Se il venditore non rispetta le regole, è obbligato a corrispondere un indennizzo al cliente. Per quanto riguarda la sospensione della fornitura e/o la riduzione della potenza, gli indennizzi automatici a favore del cliente sono previsti nei seguenti casi:
- 30 euro se non è stata inviata al corretto indirizzo la comunicazione di messa in mora;
- 20 euro se il venditore è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata o della PEC, e il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora era inferiore a 15 giorni solari dall’invio della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC
- 20 euro se il venditore non è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e ha consegnato la comunicazione di messa in mora al servizio di spedizione postale oltre 3 giorni lavorativi dalla data della sua emissione
- 20 euro se il venditore non è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora era inferiore a 20 giorni solari dall’emissione della stessa
- 20 euro se la sospensione della fornitura è stata richiesta prima che fossero trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento.
Gli indennizzi automatici sono corrisposti non oltre 8 mesi dal verificarsi della sospensione o riduzione di potenza. Nei casi in cui il venditore è tenuto a riconoscere l’indennizzo, al cliente non possono essere fatti pagare gli oneri previsti in caso di sospensione e riattivazione della fornitura.
Riferimenti normativi ARERA: Atto 258/2015/R/com TIMOE – Articolo 3.
Addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Il canone RAI è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Il canone RAI viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono quindi utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico/a residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza. Provvedimento del 24 marzo 2016 – Pubblicato il 24/03/2016 Oggetto: Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello. Allegato modulo e istruzioni
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
Informativa in merito alle agevolazioni disciplinate con la delibera 252/2017/R/com
L’Autorità ha stabilito con deliberazione 252/2017/R/com che a partire dalla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, per le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come identificate dai provvedimenti delle autorità competenti) per 3 anni siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell’energia e quelli per gli oneri generali di sistema. Inoltre, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi. Sono poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico. Le agevolazioni invece dovranno essere richieste: per le utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni – delle regioni interessate dal sisma – che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi; per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto; per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP). La richiesta dovrà essere effettuata presentando un’apposita documentazione che attesti l’inagibilità parziale o totale degli immobili e il nesso di causalità con gli eventi sismici. Le agevolazioni sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell’utenza, garantendo il principio della loro portabilità: potranno infatti essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia in grado di produrre la documentazione che attesti l’inagibilità della propria abitazione e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Il venditore che ha sospeso la fatturazione dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un’unica bolletta, entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione. Quest’ultimo dovrà provvedere all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale. La dilazione avrà, in generale, durata di 24 mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. Il cliente potrà comunque optare anche per un periodo inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione. Le agevolazioni riconosciute sono valide fino al 31/12/2025 ai sensi della delibera ARERA 8/2025/R/com.
Comunicazione di variazione dell’indirizzo al quale ricevere i documenti di fatturazione e le informative in materia di rateizzazione Per richiedere l’invio delle fatture a un diverso recapito, rispetto a quello indicato per la fornitura colpita dal sisma, è possibile contattare il Fornitore ai seguenti recapiti: info@oetzi.energy
Informativa del 02/02/2024
Con delibera 10/2024/R/com ARERA prevede che l’invio dell’apposita comunicazione via e-mail con la quale si comunica che l’abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale* in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 possa avvenire entro il 30 giugno 2024. Informativa del 01/12/2023
L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente con Delibera 565/2023/R/com dispone delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni tariffarie è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’Autorità stessa.
Contattaci per ricevere il modulo e avere ulteriori informazioni.
Telefono: 0471 195 5100
Email: info@oetzi.energy
Informativa del 04/08/2023
Con la pubblicazione in data 4 agosto della delibera 390/2023, l’ARERA ha disposto fino al 31 ottobre 2023 la proroga delle agevolazioni riferite alla sospensione dei termini di pagamento e delle azioni di sospensione della fornitura a favore dei soli clienti titolari di forniture inerenti immobili che siano risultati compromessi nella loro integrità funzionale* a causa degli eventi alluvionali. Al fine di beneficiare di tale proroga sarà necessaria inviare, entro il 31 agosto 2023 o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione, apposita comunicazione via e-mail con la quale si comunica che l’abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale* in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Al termine del periodo di sospensione verrà applicata la rateizzazione automatica delle bollette oggetto di sospensione per un periodo minimo di 12 mesi senza interessi, secondo le modalità già previste dalla delibera 267/2023/R/com.
In ogni caso, qualora si preferisca ridurre la propria spesa futura, è sempre possibile pagare fin da subito le bollette sospese e rinunciare alla rateizzazione e/o richiedere un piano di durata inferiore.
*Per “integrità funzionale” si intende la condizione di abitabilità di un immobile ovvero la sua idoneità ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza.
Informativa del 23/06/2023
Il Governo, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi alluvionali del 4 maggio 2023, ha previsto con il DL 61/2023 interventi urgenti proprio per fronteggiare l’emergenza. Arera quindi (con le delibere 216/2023/R/com e 267/2023/R/com ) ha disposto:
- la sospensione dei termini di pagamento delle bollette e di ogni altra richiesta di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 (sono comprese le fatture relative ai corrispettivi previsti per nuovo allaccio, attivazione, disattivazione, voltura e subentro);
- la sospensione delle azioni di sospensione della fornitura per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto in caso di morosità (anche se maturata prima del 1° maggio 2023);
- la rateizzazione automatica (a decorrere dal 1° settembre) delle bollette non pagate, in 12 mesi, senza interessi.
- Le singole rate devono essere di importo costante non inferiore a 20 euro e seguiranno la periodicità della fatturazione.
- La rateizzazione non è prevista se l’importo complessivo da rateizzare è inferiore a 50 euro.
In ogni caso, qualora si preferisca ridurre la propria spesa futura, è sempre possibile pagare fin da subito le bollette sospese e rinunciare alla rateizzazione e/o richiedere un piano di durata inferiore.
In riferimento agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e nei giorni successivi su parte dei territori delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, ARERA ha previsto, con la n. 50/2024/R/com, misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dalla situazione emergenziale. In particolare, è stata disposta:
- la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 e fino al 2 maggio 2024 (comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dagli esercenti la vendita ovvero dai gestori del SII per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro);
- la sospensione delle azioni di recupero credito in caso di morosità, anche se maturata precedentemente rispetto alla data del 2 novembre 2023, verranno riavviate dopo il termine del 2 maggio 2024;
- le fatture sospese saranno automaticamente rateizzate, senza applicazione di interessi, per un periodo pari a 12 mesi. Le singole rate, addebitate secondo periodicità di fatturazione, avranno importo minimo pari a 20,00 euro. Sono esclusi dagli obblighi di rateizzo gli importi inferiori a 50,00 euro. È facoltà dell’utente procedere comunque, ove desiderato, al pagamento degli importi sospesi.
Per avere ulteriori informazioni puoi contattarci ai seguenti recapiti:
Telefono: 0471 060 860
E-mail: info@oetzi.energy